Lo Statuto

25 Novembre 2021

 

STATUTO DELL’ASSOCIAZIONE AMICI DI PALAZZO BUONACORSI
come deliberato nell’Assemblea plenaria dei Soci del 22 Ottobre 2020

INDICE

Art.  1) Costituzione – Denominazione – Sede – Durata
Art.  2) Scopo e oggetto
Art.  3) Associati
Art.  4) Domanda di adesione, ammissione e perdita della qualità di associato
Art.  5) Quote associative
Art.  6) Patrimonio ed entrate dell’Associazione - Divieto di distribuzione degli utili
Art.  7) Organi
Art.  8) Assemblea
Art.  9) Convocazione Assemblea
Art. 10) Consiglio direttivo
Art. 11) Convocazione Consiglio direttivo
Art. 12) Presidente e Vicepresidente
Art. 13) Organo di controllo
Art. 14) Commissioni di lavoro 
Art. 15) Esercizio sociale 
Art. 16) Scioglimento
Art. 17) Rinvio


Art. 1) Costituzione – Denominazione – Sede – Durata
È costituita l’Associazione culturale di volontariato non riconosciuta denominata "AMICI DI PALAZZO BUONACCORSI E DELLE ISTITUZIONI CULTURALI DEL TERRITORIO ETS".
L'Associazione, Ente del Terzo Settore (ETS), è disciplinata dal presente Statuto ed agisce nel rispetto di quanto disposto dagli artt. 36, 37 e 38 del codice civile nonché dal D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo settore), dalle leggi regionali di attuazione e dai princìpi generali dell'ordinamento giuridico.
La sede dell’Associazione è stabilita a Macerata, via dei Velini 245.
L’Associazione resta in vita fino a diversa decisione dell’Assemblea.


Art. 2) Scopo e oggetto
L’Associazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante l’esercizio, in via esclusiva o principale, delle attività di interesse generale nell'ambito della formazione e della promozione della cultura e dell’arte, di seguito specificate.
In particolare, l’attività dell’Associazione è finalizzata alla promozione culturale, dunque alla conoscenza, alla tutela e valorizzazione dello Storico Palazzo Buonaccorsi (e delle istituzioni museali e di ricerca in esso ospitate) unitamente alle Istituzioni culturali del territorio. L’obiettivo della promozione culturale in linea con la vocazione e la storia delle istituzioni culturali maceratesi impegna inoltre l’Associazione ad avere speciale riguardo per il sostegno dell’arte contemporanea nel territorio e nelle sue molteplici manifestazioni anche in sinergia con altre organizzazioni.
L’Associazione si propone pertanto di svolgere le seguenti attività: 
a)    affiancare e aiutare tutte le iniziative degli Istituti culturali, di Enti locali o di Fondazioni, prestando la propria opera, sia direttamente, sia indirettamente, al fine di contribuire alla più ampia diffusione e all’uso pubblico dell’eredità culturale del territorio, secondo i principi stabiliti dalla Convenzione di Faro (Convenzione quadro del Consiglio d’Europa sul valore dell’eredità culturale per la società, Faro, 27 ottobre 2005);
b)    promuovere, anche con la diretta partecipazione, la conoscenza e la valorizzazione del patrimonio degli istituti culturali in parola, l'istituzione di nuovi poli museali o raccolte di beni culturali; agevolare inoltre acquisti, lasciti, donazioni e depositi di opere d'arte e cimeli, onde incrementare le collezioni esistenti, nonché prestare ogni opportuna assistenza per le pratiche relative;
c)    promuovere iniziative inerenti ad esposizioni, rassegne, etc., incontri con personalità della cultura e dell'arte, conferenze di arte e di storia che per maggior conoscenza del patrimonio prevedano periodicamente visite ai musei e ai monumenti;
d)    favorire l’interazione e la sinergia tra istituzioni pubbliche, enti privati, imprenditori, centri e soggetti di produzione d’arte contemporanea nazionali e internazionali;
e)    sostenere la creazione di piattaforme di collaborazione tra gli Istituti culturali  del territorio e gli operatori nelle professioni dei vari settori di riferimento
f)    collaborare con enti pubblici e privati per la realizzazione di attività e/o eventi a favore anche di categorie svantaggiate;
g)    organizzare corsi, seminari, convegni per la realizzazione di attività e/o eventi che presentino connotati formativi ed abbiano una ricaduta sui cittadini;
h)    collaborare con enti pubblici e/o privati per ogni e qualsiasi iniziativa possa avere una valenza sociale nell'ambito del proprio settore di intervento.
Per il raggiungimento delle finalità di cui ai punti che precedono potrà inoltre:
1)    contribuire alla formazione di un’opinione pubblica sempre più sensibile e partecipe a tutte le problematiche per i temi che precedono;
2)    promuovere, anche con altre associazioni del settore o di settori affini, dibattiti e interventi su problemi riguardanti i temi di cui sopra, attraverso ogni genere di manifestazione pubblica che permettano una diffusione degli scopi sociali;
3)    promuovere borse di studio su temi di particolare interesse.
L’Associazione non potrà esercitare attività diverse da quelle sopra indicate, ad eccezione di quelle ad esse strettamente connesse o di quelle accessorie a quelle statutarie, con il solo fine di reperire i fondi necessari al raggiungimento dello scopo.
L’attività dell’Associazione non ha fini di lucro e verrà finanziata attraverso le sottoscrizioni degli Associati, la raccolta di fondi presso terzi (pubblici e privati), donazioni, lasciti ed elargizioni liberali.
Al riguardo l’Associazione, nel rispetto delle norme vigenti in materia, potrà compiere tutte le operazioni necessarie o utili per il raggiungimento dei propri scopi.
Ulteriormente, potrà acquistare, vendere, ricevere in donazione, permutare e amministrare beni mobili ed immobili e beni mobili registrati, nonché partecipare, associarsi e promuovere la costituzione di Associazioni, Fondazioni, Comitati e Consorzi.


Art. 3) Associati
Sono Associati le persone la cui domanda di ammissione verrà accettata dal Consiglio direttivo e che verseranno all’atto dell’ammissione, la quota di associazione, secondo la procedura di cui infra.
L’adesione all’Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando in ogni caso il diritto di recesso.
Possono aderire all’Associazione, senza discriminazione di razza, sesso, fede religiosa, le persone fisiche di qualsiasi nazionalità purché ne accettino lo Statuto, ne condividano le finalità e, mosse da spirito di solidarietà, si impegnino concretamente per realizzarle.
Gli Associati si dividono nelle seguenti categorie:
    - Ordinari.
    - Benemeriti.
    - Sostenitori.
La divisione degli Associati nelle suddette categorie non implica alcuna differenza di trattamento tra gli stessi in merito ai loro diritti e obblighi nei confronti dell’Associazione.
Il Consiglio Direttivo potrà attribuire la qualifica di socio benemerito a persone fisiche che condividano gli scopi della Associazione e contribuiscano al prestigio della sua attività ed al bene morale e materiale dell’Associazione con opere ed atti di grande rilevanza.
Il Consiglio Direttivo potrà attribuire, a suo insindacabile giudizio, la qualifica di socio sostenitore a persone fisiche che offrano sostegno finanziario, di particolare rilevanza, all’Associazione.
Gli aderenti all’organizzazione hanno il diritto di partecipare effettivamente alla vita dell’Associazione ed in particolare:
-    eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
-    essere informati sulle attività dell’Associazione e controllarne l’andamento;
-    essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute per l’attività prestata, ai sensi di legge;
-    prendere atto dell’ordine del giorno delle assemblee, prendere visione del rendiconto economico-finanziario, consultare i verbali.
Gli aderenti all’organizzazione hanno il dovere di:
-    rispettare il presente Statuto e l’eventuale regolamento interno;
-    svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro;
-    versare la quota associativa secondo l’importo annualmente stabilito.
La qualità di Associato è intrasmissibile a terzi, non rivalutabile e non dà alcun diritto sul patrimonio associativo dell’Associazione.


Art. 4) Domanda di adesione, ammissione e perdita della qualità di associato
Chi intende aderire all’Associazione deve rivolgere apposita richiesta scritta al Consiglio Direttivo.
L’ammissione all’organizzazione è deliberata dal Consiglio Direttivo e ratificata dall’Assemblea nella prima riunione utile.
L’ammissione è subordinata al giudizio insindacabile del Consiglio Direttivo; al momento dell’ammissione il Consiglio provvederà all’ammissione del nuovo associato in una delle categorie predette all’Art.3).
La qualità di Associato si perde:
a)    per recesso volontario da comunicarsi per iscritto al Consiglio Direttivo entro il 31 ottobre di ogni anno. Il recesso avrà effetto dall’anno solare successivo.
Il socio recedente rimane obbligato per le obbligazioni sociali assunte fino al giorno del recesso.
b)    per effetto del mancato pagamento della quota annuale di associazione, al trascorrere di 90 (novanta) giorni dal termine ultimo fissato ogni anno dal consiglio Direttivo per il rinnovo della quota medesima;
c)    per esclusione deliberata, a seguito di comportamento contrario allo statuto associativo od ostile all’Associazione stessa, dal Consiglio Direttivo con decisione motivata, sentito previamente l’interessato.

Art. 5) Quote associative
L’importo delle quote associative è fissato, ogni anno dall’Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo e sarà uguale per ogni categoria di soci.


Art. 6) Patrimonio ed entrate dell’Associazione - Divieto di distribuzione degli utili
Il patrimonio dell’Associazione è costituito da beni immobili e mobili che pervengono all’Associazione a qualsiasi titolo, da elargizioni o contributi da parte di Enti Pubblici e Privati o persone fisiche, da titoli e valori mobiliari pubblici e privati ed altri beni e valori suscettibili di valutazione economica, dagli avanzi netti di gestione.
L’Associazione potrà ricevere eredità (e legati) previa delibera di accettazione del Consiglio Direttivo, da farsi con beneficio di inventario.
Il patrimonio dell’Associazione, comprensivo degli eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento dell’attività statutaria e di quelle ad essa direttamente connesse ai fini dell’esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, come sopra individuate.
In particolare, per l’adempimento dei suoi compiti l’Associazione dispone delle seguenti entrate derivanti:
-    dalle quote associative versate annualmente dagli Associati;
-    da donazioni, lasciti testamentari, elargizioni liberali;
-    dalle entrate derivanti da eventi espositivi, incontri, convegni, congressi organizzati, patrocinati o incentivati dalla Associazione;
-    dai proventi derivanti dallo svolgimento di attività di raccolta pubblica di fondi e anche commerciali, seppur occasionali, nel rispetto della normativa vigente in merito per la tipologia di associazione;
-    dai contributi, dalle erogazioni, dalle sovvenzioni e dai lasciti che potranno ad essa pervenire dallo Stato, dalle Regioni, da Enti Locali e da altri Enti Pubblici o Privati ovvero da Imprese, da Organismi Internazionali nonché da Soggetti Privati e/o da Istituti di Credito;
-    da ogni altra forma di entrata.
I soci potranno effettuare versamenti al fondo di dotazione. Questi potranno essere di qualsiasi entità, fatti salvi i versamenti minimi come sopra determinati per l’iscrizione annuale e sono comunque a fondo perduto; i versamenti non sono quindi rivalutabili né ripetibili in nessun caso, e quindi nemmeno in caso di scioglimento della Associazione né in caso di morte, di estinzione, di recesso o di esclusione della Associazione, può pertanto farsi luogo alla richiesta di rimborso di quanto versato alla Associazione a titolo di versamento al fondo di dotazione.
Il versamento non crea altri diritti di partecipazione e, segnatamente, non crea quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi, né per atto tra vivi né a causa di morte.
È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate ad associati, lavoratori, e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

 

Art. 7) Organi
Gli organi dell’Associazione sono:
-    l’Assemblea dei soci;
-    il Consiglio Direttivo;
-    il Presidente.
Tutte le cariche sono gratuite e rinnovabili a scadenza ogni tre anni, così come è gratuita l’attività dei componenti l’Associazione, la quale viene prestata con spirito di solidarietà ed in modo personale, spontaneo e senza fini di lucro.
L’elezione degli organi dell’Associazione non può essere in alcun modo vincolata o limitata ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione all’elettorato attivo e passivo.


Art. 8) Assemblea
L’Assemblea è l’organo sovrano dell’Associazione stessa ed è composta da tutti gli Associati  in regola con il pagamento delle quote.
L’Assemblea è il massimo organo deliberativo ed ha il compito di dare le direttive per la realizzazione degli scopi dell’Associazione.
L’Assemblea deve essere convocata dal Consiglio direttivo, almeno una volta all’anno, con il compito di:
a)    discutere e approvare il rendiconto annuale;
b)    discutere e approvare il preventivo;
c)    eleggere i membri del Consiglio Direttivo;
d)    eleggere il Presidente dell’Associazione.
L’Assemblea potrà anche essere convocata dal Presidente, su richiesta dello stesso, dal Consiglio direttivo, o da almeno 1/3 (un terzo) dei soci, ogni volta che se ne ravvisi la necessità e, in ogni caso, per:
e)    deliberare sulle modifiche dello Statuto;
f)    deliberare sullo scioglimento e sulla liquidazione dell’Associazione.
Le Assemblee sono presiedute dal Presidente che viene assistito dal Segretario per la redazione dei relativi verbali.
In caso di assenza od impedimento del Presidente, le Assemblee saranno presiedute dal Vicepresidente.


Art. 9) Convocazione Assemblea
L’avviso di convocazione delle Assemblee, unitamente all’ordine del giorno, deve essere trasmesso, a cura del Presidente, a tutti gli Associati e dovrà pervenire ai medesimi con almeno sette giorni di anticipo, a mezzo comunicazione scritta inviata con mezzi telematici. Le assemblee sono valide, in prima convocazione, con la partecipazione di almeno la metà degli associati e deliberano con il voto favorevole della metà più uno dei voti espressi per i punti di cui alle lettere da a) a d) dell’Art.8).
Le medesime assemblee sono valide, in seconda convocazione, da indirsi almeno due ore dopo, qualunque sia il numero dei partecipanti, e deliberano con il voto favorevole della maggioranza dei presenti, per i punti di cui alle lettere da a) a d) dell’Art. 8).
In ogni caso per le modifiche statutarie, punto e) dell’Art. 8), e per lo scioglimento e la devoluzione del patrimonio dell’Associazione, punto f) dell’Art. 89, occorre il voto favorevole di più di 1/3 (un terzo) degli associati sia in prima che in seconda convocazione.  
Ciascun Associato ha diritto ad un voto.
Ciascun Associato può esercitare il diritto di voto mediante delega scritta ad altro Associato da far pervenire prima dell’inizio dell’Assemblea.
Nessun Associato più ricevere più di due deleghe.
Si applicano i commi quarto e quinto dell’art. 2372 c.c., in quanto compatibili.
Ѐ ammesso il diritto di voto da remoto
In casi eccezionali è prevista la possibilità di svolgere la seduta assembleare on line.


Art. 10) Consiglio direttivo
Il Consiglio direttivo è formato da un minimo di 5 (cinque) a un massimo di 9 (nove) componenti  compreso il Presidente dell’Associazione. 
Esso ha il compito di amministrare l’Associazione occupandosi della gestione ordinaria e straordinaria, di predisporre il programma annuale di attività dell’Associazione curandone l’attuazione, di redigere il rendiconto annuale e il preventivo da sottoporre all’Assemblea per l’approvazione.
Il Consiglio direttivo nomina tra i suoi componenti:
-    un Segretario, che redige i verbali delle sedute del Comitato Direttivo e supporta il Presidente nella sua azione ordinaria e straordinaria; 
-    un Tesoriere, che vigila sull’osservanza della legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dall’istituzione e sul suo concreto funzionamento. 
Il Consiglio Direttivo dura in carica tre anni, i suoi membri sono sempre rieleggibili.
Ogni membro del Consiglio Direttivo può presentare le sue dimissioni in qualsiasi momento, con preavviso di 30 (trenta) giorni. In caso di dimissioni di un singolo membro del Consiglio Direttivo, qualora sia mantenuto in ogni caso il numero minimo previsto di cinque componenti, è facoltà del Presidente nominare per cooptazione un nuovo membro, la cui durata in carica equivarrà al termine residuo del mandato del suo predecessore dimessosi. La detta nomina sarà ratificata nella prima Assemblea Associativa successiva.
Il Consiglio direttivo si considera decaduto in caso di mancanza del numero minimo previsto di cinque componenti del Consiglio medesimo o in caso di dimissioni del Presidente.
Si applica l’art. 2382 c.c. in tema di cause di ineleggibilità e decadenza.

 


Art. 11) Convocazione Consiglio direttivo
Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente dell’Associazione con avviso scritto indicante giorno ora e luogo dove si terrà la riunione da inviarsi, anche a mezzo e-mail, almeno cinque giorni prima della data di convocazione.
Le determinazioni del Consiglio sono valide col voto favorevole della maggioranza dei suoi membri.
Sono valide le deleghe ed è ammesso il diritto di voto da remoto.
Si prevede la possibilità di svolgere la seduta  del direttivo anche in modalità on line.


Art. 12) Presidente e Vicepresidente
Il Presidente dell’Associazione è eletto dall’Assemblea e dura in carica tre anni. Il suo mandato è sempre rinnovabile.
Il Presidente ha il potere di rappresentare legalmente l’Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio. 
Convoca e presiede l’Assemblea ed il Consiglio Direttivo e cura l’esecuzione delle rispettive determinazioni.
Il Presidente ha la facoltà di proporre al Consiglio la nomina di un Vicepresidente.
Questi sostituirà il Presidente nei casi di impossibilità temporanea o sua assenza. Il Presidente potrà delegare loro parte di propri poteri.


Art. 13) Organo di controllo
Nei casi previsti dalla legge ovvero qualora sia ritenuto opportuno, l’Assemblea nomina un organo di controllo monocratico (revisore legale) o collegiale (collegio sindacale).
I componenti devono essere scelti tra le categorie di soggetti ex art. 2397 c.c., comma 2, c.c.
Si applica l’art. 2399 c.c. in tema di ineleggibilità e decadenza.


Art. 14) Commissioni di lavoro
Il Consiglio Direttivo potrà costituire commissioni per la gestione delle singole attività dell’Associazione. 
Le commissioni avranno potere consultivo e potranno operare in autonomia nell'ambito delle attività loro affidate
dal Consiglio stesso.

 

Art. 15) Esercizio sociale
L’esercizio sociale decorre dall’1 (uno) gennaio al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno e, al termine dell’esercizio, il Consiglio Direttivo provvede alla redazione del rendiconto annuale da presentare, per l’approvazione, all’Assemblea che deve essere convocata entro 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio unitamente al preventivo per l’anno in corso.


Art. 16) Scioglimento
In caso di estinzione o scioglimento per qualunque causa, l’Associazione devolverà il suo patrimonio residuo, previo parere positivo dell’Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, ai sensi dell’art. 9 D.Lgs. 11/2017.


Art. 17) Rinvio
Per quanto non previsto dal presente Statuto valgono le norme di legge vigenti in materia.

 


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